diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1235 del 19/05/1964 (Rv. 301771 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - INTERVENTO DEI CREDITORI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE INTERVENUTO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - ESCLUSIONE - ULTERIORE CORSO DEL PROCEDIMENTO - DECISIONE EX OFFICIO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (PREZZO) - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO ESCLUSO - LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE - IRRILEVABILITA D'UFFICIO - PROPONIBILITA DAGLI INTERESSATI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301771-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - INTERVENTO DEI CREDITORI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE INTERVENUTO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - ESCLUSIONE - ULTERIORE CORSO DEL PROCEDIMENTO - DECISIONE EX OFFICIO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (PREZZO) - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO ESCLUSO - LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE - IRRILEVABILITA D'UFFICIO - PROPONIBILITA DAGLI INTERESSATI - PRECLUSIONE.*

Proposto da un creditore intervento nel procedimento di espropriazione immobiliare, non e prevista dal codice di rito la emanazione immediata di alcun provvedimento da parte del giudice della esecuzione circa la sua ammissibilita ovvero circa la legittimazione del creditore stesso. Cio non esclude, tuttavia, che nell'ulteriore corso del procedimento di espropriazione e, in particolare, in occasione di eventuali istanze dell'intervenuto, il giudice possa proporsi d'ufficio la questione, decidendola con ordinanza, previa audizione degli altri interessati (creditore pignorante e creditori intervenuti o iscritti anche se non intervenuti) cosi come non toglie a costoro e allo stesso debitore la facolta di proporre opposizione ex art.617 cod.proc.civ. se, pero, la questione non sia stata posta, e l'intervenuto, escluso dal progetto di distribuzione, intenda invece fare accertare la sussistenza e l'ammontare del suo credito, ponendo cosi la premessa di una controversia sul merito della sua pretesa, il giudice, a cui e riservata la decisione secondo la ripartizione di Competenza stabilita dall'art.512 stesso codice, non puo sollevare ex officio la questione relativa ai requisiti di legittimazione dello intervenuto, ne potrebbero farlo gli altri interessati, perche siffatta questione, rientrando nel piu ristretto ambito dell'opposizione agli Atti esecutivi, deve considerarsi assorbita e superata da quella che investe il merito, e che va risolta indipendentemente dalla indagine, ormai preclusa, sull'ammissibilita dell'intervenuto nella esecuzione. (V 978/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)