Sez. 3, Sentenza n. 12423 del 25/05/2006 (Rv. 590850 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno alla vita di relazione - Lesione micropermanente - Postumi di carattere estetico - Conseguenze - Risarcimento autonomo del relativo danno - Ammissibilità - Condizioni - Prova rigorosa del danno.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, (nella specie, valutati complessivamente come danno biologico permanente del 5 per cento), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta "micropermanente" sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su un'attività' lavorativa già svolta, ma anche su un'attività' futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare. A tal fine il riconoscimento di un danno patrimoniale non può mai basarsi su semplici presunzioni, occorrendo invece la prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)