Sez. 3, Sentenza n. 3868 del 26/02/2004 (Rv. 570570 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Invalidità di modesta entità (cosiddetta micropermanente) - Presunzione di non incidenza sulla capacità specifica di guadagno - Sussistenza - Possibilità di prova contraria - Contenuto - Contenuto in caso di danneggiato che non svolga ancora attività lavorativa.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di risarcimento del danno alla persona, qualora dal fatto dannoso sia derivata una invalidità permanente lieve (non superiore al 10-11%) si presume che non vi sia danno patrimoniale futuro, in quanto l'esistenza dell'invalidità non dovrebbe incidere sulla capacità del danneggiato di produrre reddito in modo apprezzabile, salvo che il danneggiato non dia la prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, che nella attività lavorativa svolta l'esistenza della micropermanente riduca, e in che misura, la sua capacità di guadagno; qualora il danneggiato a causa della giovane età non svolga alcuna attività lavorativa, dovrà provare qual è il suo orientamento circa l'attività lavorativa da intraprendere, considerata anche la posizione sociale ed economica della sua famiglia, e, in quest'ambito, quale sia il pregiudizio patrimoniale subito a causa della micropermanente come minore capacità di guadagno nello svolgimento dell'attività lavorativa futura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)