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Sez. L, Sentenza n. 13 del 04/01/1980 (Rv. 403375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITA - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA CON DIVERSI COEFFICIENTI DI CALCOLO PER OGNUNO DEI PERIODI TRASCORSI IN CIASCUNA DELLE CATEGORIE DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE EX CCNL 8 GENNAIO 1970 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MECCANICA E METALMECCANICA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITA - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA CON DIVERSI COEFFICIENTI DI CALCOLO PER OGNUNO DEI PERIODI TRASCORSI IN CIASCUNA DELLE CATEGORIE DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE EX CCNL 8 GENNAIO 1970 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MECCANICA E METALMECCANICA - LEGITTIMITA.*

Non contrasta col principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, sancito dall'art 2120 cod civ, il contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1970 per gli addetti all'industria meccanica e metalmeccanica, nella parte in cui stabilisce che ai dipendenti passati dalla categoria degli operai alla categoria speciale la detta indennita venga liquidata assumendo diversi coefficienti di calcolo per ognuno dei periodi trascorsi in ciascuna delle due categorie. (Conf 4306/77, mass n 387918; (Conf 3794/77, mass n 387463).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)