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Sez. L, Sentenza n. 3794 del 19/08/1977 (Rv. 387463 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LICEITA - METALMECCANICI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PROGRESSIVI - CRITERI ADOTTATI NEI CONTRATTI COLLETTIVI SUCCEDUTISI NEL TEMPO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1977-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387463-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LICEITA - METALMECCANICI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PROGRESSIVI - CRITERI ADOTTATI NEI CONTRATTI COLLETTIVI SUCCEDUTISI NEL TEMPO - VALIDITA.*

L'art 2120 cod civ, nel disporre che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore, non stabilisce che nella ipotesi di promozione del prestatore d'opera ad una categoria professionale superiore nel corso dello stesso rapporto, la cennata indennita debba essere liquidata, per l'intera durata di tale rapporto, sulla base del coefficiente (numero delle giornate lavorative da moltiplicarsi per gli anni di servizio) fissato per la categoria cui il lavoratore appartiene alla data di risoluzione del rapporto. Al contrario, la cennata norma consente che, nel caso anzidetto, che i contratti collettivi adottino il sistema degli scaglioni progressivi, fissando coefficienti diversi in relazione ai periodi di appartenenza alle varie categorie professionali. Pertanto, e valida la disciplina dettata dai contratti collettivi per il settore metalmeccanico, succedutisi nel tempo, in ordine agli effetti del passaggio dalla categoria operaia a quella impiegatizia, nel punto in cui, adottando il sistema degli scaglioni progressivi, dispone che, in tal caso, l'indennita di anzianita va calcolata in base al coefficiente fissato per l'ultima categoria limitatamente al solo periodo di servizio prestato nella medesima, mentre, per gli anni di lavoro trascorso nella categoria operaia, deve applicarsi un coefficiente pari al venti per cento di quello stabilito per gli impiegati. (Conf 2822/74, mass n 371238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 21/06/1956 num. 30, Contr. Coll. 23/10/1959 num. 30, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 30, Contr. Coll. 31/12/1972 num. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)