Sez. L, Sentenza n. 4306 del 08/10/1977 (Rv. 387918 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PREVISTA DAL CCNL 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI PREVISTA DAL CCNL 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI - LEGITTIMITA.*
Non contrasta col principio dell'infrazionabilita dell'indennita d'anzianita, sancito dall'art 2120 cod civ, il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1970 per gli addetti all'industria meccanica e metalmeccanica, nella parte in cui stabilisce che ai dipendenti passati dalla categoria degli operai alla categoria speciale la detta indennita venga liquidata assumendo diversi coefficienti di calcolo per ognuno dei periodi trascorsi in ciascuna delle due categorie, vale a dire secondo il criterio 'a scaglionì. (Conf 2315/76, mass n 381109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)