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Sez. 1, Sentenza n. 6564 del 12/12/1981 (Rv. 417407 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - PREESISTENZA ALLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE NUOVE COMMISSIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417407-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - PREESISTENZA ALLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE NUOVE COMMISSIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel regime transitorio di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina del contenzioso tributario l'indagine diretta a stabilire se una pronuncia della commissione provinciale sia preesistente alla data di insediamento delle nuove commissioni, ai sensi ed agli effetti dell'art. 44 quinto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, va condotta in relazione alla data della pubblicazione e deposito, da identificarsi con quella del ricevimento della pronuncia medesima da parte dell'ufficio, come emergente dall'elenco delle decisioni trasmesse a norma dell'art. 34 secondo comma del R.d. 8 luglio 1937 n. 1516, ovvero anche da altri documenti in Atti (nella specie, nota della segreteria della commissione attestante la data di detta trasmissione), che non vengano contrastati e smentiti dalle risultanze di tale elenco.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 34, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 41, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 47, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)