Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 30/07/1982 (Rv. 422331 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - SOPRAVVIVENZA DELL'AZIONE ALL'ESTINZIONE DEL PROCESSO EX ART. 310 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - SOPRAVVIVENZA DELL'AZIONE ALL'ESTINZIONE DEL PROCESSO EX ART. 310 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario) - nel prescrivere con norma transitoria per i ricorsi pendenti, a pena di Estinzione dei relativi procedimenti, l'istanza di fissazione dell'udienza davanti alle nuove commissioni tributarie - non comporta alcun riferimento integrativo all'art. 310 cod. proc. civ. (secondo il quale l'Estinzione del processo non estingue l'Azione, che non richiamato dall'art. 39 del menzionato decreto, non corrisponde ad un principio generale del processo civile, ed inoltre è incompatibile con la finalità della predetta disciplina, con la conseguenza che i ricorsi dichiarati estinti per mancata presentazione dell'indicata istanza non possono essere riproposti. (V 2407/82, mass n 420278; (V 6101/81, mass n 417407; (V 3637/80, mass n 407496).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)