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Sez. 6, Sentenza n. 661 del 07/12/1995 Ud. (dep. 19/01/1996) Rv. 203375 - 01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Chiamata in correità - Cautela del giudice nello apprezzamento - Verifica di genuinità con riferimento ad elementi intrinseci - Controllo di riscontro estrinseco con riferimento a dati obiettivi.
Stato
decisa il 1995-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203375-01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione

La chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, che è tenuto a verificare se sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua genuinita, alla veridicità, alla spontaneità, alla costanza ed alla logica interna del racconto, ed inoltre, se sia confortata da riscontri estrinseci ed obiettivi, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)