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Sez. 5, Sentenza n. 22020 del 17/10/2014 (Rv. 632765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Conseguenze fiscali - Imputazione all'appaltante degli obblighi del datore di lavoro - Prestazioni fatturate dall'intermediario - Detrazione dell'IVA - Deduzione dei costi - Esclusione - Fondamento - Assenza di un valido rapporto contrattuale tra l'intermediario e appaltante.
Stato
decisa il 2014-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel testo vigente "ratione temporis", i lavoratori occupati in violazione sono alle dipendenze dell'appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale ricadono, in via esclusiva gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e normativi del datore di lavoro, ivi compresi quelli del sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni, sicché la fatturazione di tali prestazioni da parte dell'intermediario non legittima l'appaltante o interponente a detrarre l'IVA relativa o a dedurre tali costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, mancando alla base un valido rapporto contrattuale con l'intermediario.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)