Sez. 3, Sentenza n. 38502 del 25/09/2007 Ud. (dep. 18/10/2007) Rv. 237951 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Non intervenuta regolarizzazione nel termine di tre mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento - Rilevanza dei motivi - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, una volta eseguite regolarmente la notifica al debitore del verbale di contestazione e la diffida ad adempiere nel termine di tre mesi, soltanto l'intero e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 2, comma primo bis, del D.L. n. 463 del 1983, essendo irrilevante il motivo dell'omesso pagamento. (Nella specie gli imputati assumevano l'intervenuta interruzione del termine a seguito dell'ammissione alle procedure del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata e del conseguente obbligo di rispettare la "par condicio creditorum").
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)