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Sez. 3, Sentenza n. 30178 del 17/01/2017 Ud. (dep. 16/06/2017) Rv. 270257 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Termine di tre mesi per provvedere al pagamento - Natura - Perentorietà.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270257-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione entro il quale il datore di lavoro può provvedere al pagamento ha natura perentoria, essendo ad esso collegato l'effetto della non punibilità e della sospensione della prescrizione che, diversamente, comporterebbe la proroga sine die dell'esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)