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Sez. 3, Sentenza n. 2038 del 29/01/2010 (Rv. 611339 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Contratto di fideiussione - Domanda proposta contro il fideiussore per il riconoscimento di validità del contratto - Eccezione di non operatività della garanzia - Natura di eccezione in senso stretto - Conseguenze - Art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. - Testo modificato dalla legge n. 353 del 1990 - Domanda di risarcimento danni avanzata nella prima udienza di trattazione - Novità - Esclusione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611339-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

In tema di fideiussione, ove il creditore agisca nei confronti del fideiussore per sentire dichiarare la validità ed efficacia del contratto, ed il fideiussore eccepisca che la garanzia contrattuale non è operativa per mancato pagamento del premio dovuto dal debitore garantito, tale difesa costituisce un'eccezione in senso stretto; ne consegue che - a norma dell'art. 183, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il creditore può chiedere il risarcimento del danno conseguente alla lesione del ragionevole affidamento sull'efficacia della fideiussione anche nella prima udienza di trattazione, poiché tale domanda, volta a superare il fatto impeditivo allegato dalla parte convenuta, non può considerarsi come nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)