diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 18/03/2003 (Rv. 561212 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Formulazione da parte dell'attore - Art. 183 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561212-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 183 cod. proc. civ., l'attore non incontra preclusioni e può proporre domande ed eccezioni nuove solamente in quanto esse siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto, introducenti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione. (In applicazione del suindicato principio, la S.C., nel rigettare la relativa censura mossa dal ricorrente, ha affermato che correttamente il giudice del merito ha dato nel caso ingresso alla domanda di risarcimento del danno per ritardato rilascio dell'immobile proposta dall'attore alla prima udienza di trattazione, in quanto dipendente dalla domanda di corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 legge n. 392 del 1978 - con correlativo esercizio del diritto di ritenzione - proposta in via riconvenzionale dal convenuto che aveva eccepito, a fronte della formulata domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, l' avvenuta cessazione del contratto per effetto, viceversa, di recesso del locatore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)