Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015 (Rv. 635888 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Pagamento di canone di locazione eccedente quello legale o concordato - Prova del maggiore versamento per intervalli di tempo non corrispondenti alla intera durata del rapporto - Prova presuntiva per i periodi intermedi - Violazione del divieto di "praesumptio de praesumpto" - Esclusione.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)
Nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore, il giudice può trarre la prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente quella concordata o quella legale, senza violare il divieto di "praesumptio de praesumpto", allorché, essendo stato provato con documenti e testimoni il versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per periodi di tempo non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, anche per i periodi intermedi, di un canone mensile di quello stesso importo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)