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Sez. 2, Sentenza n. 1044 del 28/01/1995 (Rv. 490081 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Nozione - "Presumptio de presunto" - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490081-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

Poiché le presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2727 cod. civ., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza. Pertanto, è inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un'altra presunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)