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Sez. 1, Sentenza n. 2017 del 26/06/1971 (Rv. 352652 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA (AZIONE) - CONDIZIONI - INERZIA DEL DEBITORE - MANCANZA - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE - INGERENZA DEL CREDITORE NELLA PARTICOLARE SISTEMAZIONE GIURIDICA DATA DAL DEBITORE AI PROPRI INTERESSI ECONOMICI - RICORSO AD ALTRI RIMEDI - AZIONE REVOCATORIA ED OPPOSIZIONE DI TERZO - CONCLUSIONE DI UNA TRANSAZIONE - ESERCIZIO DELLA SURROGATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352652-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA (AZIONE) - CONDIZIONI - INERZIA DEL DEBITORE - MANCANZA - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE - INGERENZA DEL CREDITORE NELLA PARTICOLARE SISTEMAZIONE GIURIDICA DATA DAL DEBITORE AI PROPRI INTERESSI ECONOMICI - RICORSO AD ALTRI RIMEDI - AZIONE REVOCATORIA ED OPPOSIZIONE DI TERZO - CONCLUSIONE DI UNA TRANSAZIONE - ESERCIZIO DELLA SURROGATORIA - ESCLUSIONE.*

L'Azione surrogatoria e lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dalla inerzia del creditore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio menomando cosi la garanzia che esso costituisce a favore dei creditori. La detta Azione, permettendo al creditore di esercitare un diritto altrui, realizza un'interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitorè sicche, pur essendo - nel campo patrimoniale - un'Azione di carattere generale (esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro Esercizio) puo tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia piu inerte, viene a mancare il presupposto per l'intervento del creditore, il quale non puo pretendere di sindacare le modalita con cui il debitore stesso abbia realizzato un determinato diritto, ne di contestare l'aspetto negozialmente dato ad un certo rapporto, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela, e, cioe, nel concorso dei relativi requisiti, l'Azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo. (nella specie e stato affermato che il principio per cui l'Azione surrogatoria soccorre anche nel caso in cui l'attivita del debitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per l'Esercizio del relativo diritto non puo essere allargato al punto da consentire l'interferenza del creditore anche rispetto all'attivita del debitore che si risolva nella stipulazione di una transazione, cioe di un negozio per sua natura diretto a conferire un assetto definitivo ad un determinato rapporto attraverso reciproche concessioni, tanto piu ove si consideri che gli artt 1969 e 1970 escludono l'annullabilita della transazione per errore di diritto e la sua impugnabilita per causa di lesione). (V 484-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 1969, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1970, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)