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Sez. 2, Sentenza n. 8502 del 03/08/1995 (Rv. 493551 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicazione - Indicazione delle ragioni del processo logico - Obbligo del giudice di merito.
Stato
decisa il 1995-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493551-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Nella valutazione equitativa del danno, il giudice di merito, pur godendo di discrezionalità, con possibilità di ricorrere a presunzioni ed apprezzamenti di probabilità, è tenuto ad indicare, anche solo sommariamente, le ragioni del processo logico cui è ad essa pervenuto mostrando di avere tenuto presenti tutti i dati di fatto risultanti dall'espletata istruttoria

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)