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Sez. 2, Sentenza n. 1381 del 23/02/1983 (Rv. 426197 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - RICORSO DA PARTE DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - CRITERI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426197-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - RICORSO DA PARTE DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - CRITERI E LIMITI.*

Ai fini della liquidazione equitativa del danno, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali egli Forma il suo convincimento complessivo, bastando all'uopo che egli mostri di aver tenuto presenti tutti i dati di fatto risultanti dalla espletata istruzione probatoria per considerare equa la Determinazione che egli faccia dei fatti costitutivi dell'ammontare liquidato. (Conf 3692/82, mass n 421664; (Conf 818/82, mass n 418638; (Conf 4137/81, mass n 414806; (Conf 1036/81, mass n 411580; (Conf 4705/80, mass n 408521).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)