Sez. L, Sentenza n. 1319 del 06/02/1992 (Rv. 475604 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito - Conseguenze - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità - Condizione - Giudice di appello - Fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione - Omissione - Conseguenze - Sentenza di declaratoria di inammissibilità (o improcedibilità) del gravame - Cassazione con rinvio ad altro giudice di secondo grado - Giudice di rinvio - Obblighi - Appellante - Oneri.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Con riguardo a giudizio soggetto a rito del lavoro, nell'ipotesi in cui l'atto di appello sia stato notificato alla parte vittoriosa personalmente e non presso il procuratore costituito (non avendo quella dichiarato con la notificazione della sentenza un luogo diverso ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ.) si verifica non l'inesistenza bensì la nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, la quale, in difetto di costituzione dell'appellato resta sanata dalla rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che il giudice stabilisce ex artt. 291 e 421 cod. proc. civ.. Pertanto, in mancanza di tale sanatoria, ove il giudice di appello si sia limitato al riscontro della detta nullità ed alla declaratoria di inammissibilità (o improcedibilità) del gravame, la violazione del citato art. 291 impone la cassazione della sentenza contenente siffatta declaratoria, con rinvio ad altro giudice di secondo grado, cui spetterà, nel rito suddetto, di attivare il contraddittorio sul merito dell'appello, provvedendo alla rinnovazione omessa dal giudice che ha pronunziato la sentenza cassata e, all'uopo, fissando una nuova udienza di discussione, con apposito provvedimento che l'appellante dovrà notificare alla controparte presso il procuratore costituito, in una col ricorso in appello, nel rispetto del termine perentorio di cui al terzo comma dell'art. 435 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)