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Sez. 3, Sentenza n. 11875 del 16/11/1995 (Rv. 494670 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Al ricorrente nel domicilio eletto nel ricorso - Notificazione effettuata ex artt. 170 e 330 cod. proc. civ. - Nullità - Sanatoria mediante rinnovazione della notifica - Omessa rinnovazione - Infondatezza dell' impugnazione incidentale sostenuta all' udienza di discussione in Cassazione - Sanatoria della nullità della notifica del controricorso contenente ricorso incidentale.
Stato
decisa il 1995-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494670-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

L' inosservanza della disposizione di cui all' art. 370, primo comma cod. proc. civ., applicabile anche nel caso di controricorso contenente ricorso incidentale, secondo la quale il controricorso deve essere notificato al ricorrente nel domicilio da questi eletto nel ricorso, non incide sul controricorso come atto ma sulla validità della sua notificazione, che, ove avvenuta nei modi previsti dall' art. 170 e dall' art. 330 dello stesso codice è nulla ma non inesistente e può quindi venire sanata - in conformità delle regole generali contenute nel precedente art. 162, applicabili anche nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione - mediante la sua rinnovazione; alla quale peraltro non deve procedersi quando la parte nei cui confronti essa dovrebbe venir eseguita abbia svolto le sue difese, così sanando la nullità dell' atto attraverso il raggiungimento dello scopo ad esso proprio ed impedendo il verificarsi delle decadenze in danno dell' altra, come nel caso in cui, senza attendere la rinnovazione della notifica nulla, la parte anzidetta abbia sostenuto nell' udienza di discussione innanzi alla Corte di Cassazione l' infondatezza delle tesi svolte con la suddetta impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)