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Sez. 4 - , Sentenza n. 8110 del 13/12/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275214 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa omissiva - Gestione di impianto sciistico - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli sciatori - Contenuto - Obblighi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275214-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore. (Fattispecie relativa al decesso di uno sciatore determinato dall'impatto con un masso in conseguenza della sua uscita dalla pista in corrispondenza di una scarpata idonea a generare l'impressione di una diversa traiettoria della pista stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)