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Sez. 4, Sentenza n. 14606 del 15/02/2017 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269851 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa omissiva - Gestione di impianto sciistico - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli sciatori - Contenuto - Obblighi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269851-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia recintata o che tutti i pericoli siano rimossi. (Fattispecie relativa a decesso di sciatore determinato dall'impatto con la testa di un masso, non protetto e non segnalato, situato ai bordi della pista).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)