Sez. 3, Sentenza n. 49331 del 10/11/2015 Cc. (dep. 15/12/2015) Rv. 265540 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione - Natura - Sanzione amministrativa - Conseguenze - Applicabilità della disciplina sulla prescrizione - Esclusione - Riconducibilità alla nozione convenzionale di pena - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 173, Cod. Pen. art. 173, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)