Sez. 3, Sentenza n. 51044 del 03/10/2018 Cc. (dep. 09/11/2018) Rv. 274128 - 01
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem") | COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Intervenuta irrogazione definitiva di una sanzione amministrativa per il medesimo fatto – Ordine di demolizione di manufatto abusivo - Natura "sostanzialmente penale" della sanzione amministrativa - Esclusione - Ragioni.
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem")
In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)