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Sez. 3, Sentenza n. 41475 del 03/05/2016 Cc. (dep. 04/10/2016) Rv. 267977 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione - Mancata previsione di un termine di prescrizione - Questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267977-01

EDILIZIA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)