Sez. 5, Sentenza n. 16780 del 27/11/2002 (Rv. 558766 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi attivi su crediti d'imposta - Disciplina ex art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Retroattività - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la norma di cui all'art. 56 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introduttiva dell'imponibilità di tutti gli interessi attivi, compresi quelli su crediti d'imposta, ha efficacia retroattiva estesa ai rapporti tributari antecedenti all'1 gennaio 1988, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ogni qualvolta il contribuente, nel presentare la sua dichiarazione (valida), ne abbia già di fatto conformato i contenuti alla nuova disciplina.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)