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Sez. 5, Sentenza n. 18854 del 10/12/2003 (Rv. 568766 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi attivi su crediti d'imposta - Disciplina ex art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Retroattività - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568766-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la norma di cui all'art. 56 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introduttiva dell'imponibilità di tutti gli interessi attivi, compresi quelli su crediti d'imposta, ha efficacia retroattiva estesa ai rapporti tributari antecedenti all'1 gennaio 1988, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ma essa, quandanche la dichiarazione dei redditi del contribuente vi si sia uniformata, non si applica ai rapporti pendenti e cioè nei casi in cui, a quella data, vi siano contestazioni ancora in atto ovvero quando gli accertamenti e le liquidazioni non siano divenuti definitivi, per la presentazione di una tempestiva domanda di rimborso degli interessi erroneamente versati. Una tale istanza, infatti, costituisce rettifica della dichiarazione e impedisce che l'atto impositivo (o di liquidazione) acquisti definitività.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)