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Sez. 2, Sentenza n. 8207 del 07/04/2006 (Rv. 589952 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Condizioni di ammissibilità - Identità del titolo - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589952-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

La domanda riconvenzionale è ammissibile, oltre che quando dipende da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, anche nel caso in cui sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea. (Fattispecie relativa a contrapposte pretese in tema di violazione delle norme sul vicinato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)