Sez. 1, Sentenza n. 7241 del 16/04/2004 (Rv. 572107 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE | Opposizione - Domanda diretta all'accertamento della illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione - Configurabilità - Conseguenze - Domande, anche riconvenzionali, dipendenti da titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale - Proponibilità - Condizioni - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE
L'opposizione ad ingiunzione, disciplinata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, a differenza di quella di cui all'art. 645 c.p.c., integra una domanda dell'opponente diretta ad accertare l'illegittimità della pretesa fatta valere dall'amministrazione con l'ingiunzione, con la conseguenza che tanto l'amministrazione opposta, quanto lo stesso opponente, ben possono introdurre proprie domande (quella dell'opposta configurando propriamente una riconvenzionale), anche se dipendenti da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista un collegamento obiettivo delle pretese che, secondo la discrezionale valutazione del giudice, consigli il "simultaneus processus" (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in sede di opposizione ad ingiunzione, con cui l'amministrazione aveva intimato la restituzione dell'acconto del contributo in conto capitale erogato ex art. 69 del dPR n. 218 del 1978 - in materia di industrializzazione del Mezzogiorno -, aveva rifiutato di esaminare, per difetto di collegamento con l'azione di ripetizione esercitata dall'amministrazione, la domanda dell'opponente - definita impropriamente "riconvenzionale" - di risarcimento del danno consistente nella differenza tra contributo deliberato ed acconto erogato).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)