Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5974 del 16/04/2012 (Rv. 621925 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Contratto negoziato fuori dai locali commerciali relativo a strumenti finanziari - Foro del consumatore ex art. 63 cod. consumo - Derogabilità da parte del consumatore - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità per il consumatore di adire il giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. o stabilito per contratto - Sussistenza - Rilievo dell'incompetenza d'ufficio o su eccezione del professionista - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), competente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., o indicato nel contratto, senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore, e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 206 art. 46, Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 206 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)