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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10832 del 17/05/2011 (Rv. 618043 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del consumatore - Residenza - Domicilio elettivo del consumatore - Foro esclusivo e inderogabile - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618043-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)