Sez. 3, Sentenza n. 2141 del 27/05/1975 (Rv. 375905 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - ESTENSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - ESTENSIONE.*
La presunzione di responsabilita, posta a carico del genitore dall'art 2048 cod civ, per i danni causati dai figli minori, non puo essere vinta che con la prova di aver adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri normalmente idonei ad impedire l'illecita condotta del figlio. Percio non basta dimostrare che il genitore non abbia potuto materialmente impedire il fatto del figlio, perche commesso fuori della sua presenza, occorrendo che egli dimostri altresi di aver svolto nei riguardi del minore una vigilanza adeguata alla sua eta, al suo carattere, nonche alla sua indole, e di avergli impartito un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalita, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito ed, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato. (V 2595/73, mass n 366063).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)