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Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 04/05/1977 (Rv. 385401 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - INADEMPIMENTO NON GRAVE DI UNA PARTE - RIFIUTO DI ADEMPIERE DELL'ALTRA - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385401-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - INADEMPIMENTO NON GRAVE DI UNA PARTE - RIFIUTO DI ADEMPIERE DELL'ALTRA - ILLEGITTIMITA.*

Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altra parte, ai sensi dell'art 1460 cod civ, nell'indagare sull'importanza delle singole inadempienze, si deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresi ai rapporti di causalita e proporzionalita degli inadempimenti rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, onde stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto, dell'altra, di eseguire le prestazioni dovute, tenendo presente che quando l'inadempimento di una parte non e grave, il rifiuto della altra di adempiere la propria obbligazione non e di buona fede e non e giustificato ai sensi dell'art 1460 citato. (Conf 291/72, mass n 356138; (Conf 3684/69, mass n 343931; (Conf 3644/69, mass n 348871; (Conf 1596/69, mass n 340506; (Conf 205/69, mass n 338135).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)