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Sez. 1, Sentenza n. 6428 del 06/12/1984 (Rv. 438014 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 426 DEL 1975, IN TEMA DI COLLOCAZIONE DEL PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE DEI CREDITI DI LAVORO - RAPPORTO CON ALTRI CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO DI ALTRO TIPO E NATURA.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438014-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 426 DEL 1975, IN TEMA DI COLLOCAZIONE DEL PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE DEI CREDITI DI LAVORO - RAPPORTO CON ALTRI CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO DI ALTRO TIPO E NATURA.*

Il nuovo testo dell'art. 2777 cod. civ., come modificato dalla legge 29 luglio 1975 n. 426, si è limitato a disporre una più favorevole collocazione del privilegio generale mobiliare dei crediti di lavoro, senza modificare il sistema previgente per quanto riguarda i rapporti fra i suddetti crediti e quelli assistiti da privilegio di altro tipo e natura, i quali hanno continuato ad essere soggetti alla più favorevole disciplina già per essi prevista e non modificata dalla nuova normativa, talché deve riconoscersi che il privilegio speciale immobiliare a favore degli istituti di credito, che trova la sua origine nel d.l.C.P.S. n. 1075 del 1947, continua a prevalere sul privilegio generale mobiliare a favore dei prestatori di lavoro, i quali hanno diritto a soddisfarsi sui beni oggetto del privilegio solo dopo soddisfatti i suddetti crediti speciali. (V 1768/79, mass n 398128; (Conf 3669/82, mass n 421641).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/10/1947 num. 1075 art. 3, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)