Sez. 1, Sentenza n. 1768 del 27/03/1979 (Rv. 398128 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 426 DEL 1975 - DIRITTO DI RITENZIONE IN FAVORE DEI CREDITORI EX ART 2751 BIS COD CIV E FACOLTA DI REALIZZAZIONE DEI CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO SULLA MERCE A FAVORE DELLA BANCA DOPO LO SCONTO DI TRATTE DOCUMENTATE ANCHE DURANTE IL FALLIMENTO - PERSISTENZA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 426 DEL 1975 - DIRITTO DI RITENZIONE IN FAVORE DEI CREDITORI EX ART 2751 BIS COD CIV E FACOLTA DI REALIZZAZIONE DEI CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO SULLA MERCE A FAVORE DELLA BANCA DOPO LO SCONTO DI TRATTE DOCUMENTATE ANCHE DURANTE IL FALLIMENTO - PERSISTENZA.*
La legge 29 luglio 1975, n 426, innovando il sistema e l'ordine dei privilegi, non ha tuttavia vanificato in favore dei creditori indicati nell'art 2751 bis cod civ il diritto di ritenzione che accompagna il privilegio sulla merce a favore della banca che ha scontato tratte documentate (artt 1860 e 2756 cod civ), ne ha neutralizzato nei confronti dei creditori stessi la norma dell'art 53 legge fallimentare, che consente la realizzazione dei crediti assistiti dal predetto privilegio anche durante il fallimento, dopo essere stati ammessi al passivo con prelazione, in quanto il nuovo testo dell'art 2777 cod civ si limita a disporre la collocazione preferenziale immediatamente dopo le spese di giustizia a favore dei crediti menzionati nell'art 2751 bis cod civ,, fermo restando il sistema previgente nei rapporti fra i crediti predetti e quelli garantiti da pegno o assistiti da privilegio speciale con diritto di ritenzione, i quali continuano a prevalere sui crediti di lavoro, cosi come nel sistema previgente prevalevano su crediti di grado poziore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1860, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2756, Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)