Sez. L, Sentenza n. 4224 del 13/04/1995 (Rv. 491792 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Nullità o inefficacia per mancanza della previa procedura conciliativa - Valutazione alla stregua della disciplina dei licenziamenti individuali plurimi - Necessità - Conseguenze - Accertamento delle condizioni ex artt. 1 e 3 legge n.6 del 1966 e dell'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro - Obbligatorietà - Previa impugnazione ex art. 6 legge citata - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
I licenziamenti collettivi "nulli" o "inefficaci" perché non preceduti dalla prescritta procedura conciliativa devono essere valutati alla stregua della disciplina di cui alle leggi n. 604 del 1966 - cioè secondo le regole dei licenziamenti individuali, seppure plurimi - della legge n. 300 del 1970 (art. 18), sempre che ricorrano i presupposti ed i requisiti numerici occupazionali; con la conseguente necessità di verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti il recesso ex artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e l'avvenuto assolvimento, da parte del datore di lavoro, del relativo onere probatorio, restando peraltro esclusa, in relazione ai predetti licenziamenti, intimati come collettivi, la necessità della proposizione dell'impugnazione entro il termine previsto dall'art. 6 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)