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Sez. 1, Sentenza n. 45256 del 27/09/2013 Cc. (dep. 08/11/2013) Rv. 257722 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione - Rideterminazione della pena - Limite del triplo della pena stabilita per il reato più grave - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257722-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è soggetto al limite di cui all'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma delle pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non al limite del triplo della pena stabilita per il reato più grave di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen., trovando applicazione solo la prima delle disposizioni citate, in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati riconducibili, in fase esecutiva, al medesimo disegno criminoso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 2, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)