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Sez. 1, Sentenza n. 39306 del 24/09/2008 Cc. (dep. 21/10/2008) Rv. 241145 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Reato continuato - Aumenti di pena - Limite massimo.
Stato
decisa il 2008-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241145-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice è soggetto al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello del triplo fissato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., trovandosi le due norme in concorso apparente, con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato nell'art. 15 cod. pen., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)