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Sez. 2, Sentenza n. 22561 del 08/05/2014 Ud. (dep. 30/05/2014) Rv. 259349 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Continuazione tra i fatti accertati in sede di cognizione e fatti già definiti con sentenza irrevocabile - Determinazione della pena complessiva - Limite del triplo della pena stabilita per il reato più grave - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259349-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

Il giudice della cognizione, nel caso in cui riconosca la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato accertato nel giudizio e altri per i quali siano già intervenute sentenze irrevocabili di condanna e provvedimenti di cumulo, non è tenuto a osservare, nella determinazione della pena complessiva, il limite massimo del triplo della pena irrogata per il reato più grave (limite previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.), ma soltanto quello costituito dalla somma delle pene già inflitte con i provvedimenti considerati, secondo la previsione dell'art. 671 cod. proc. pen. da individuarsi quale norma prevalente per ragioni di specialità. (In motivazione, la Corte ha osservato che una diversa interpretazione comporterebbe, nel caso in cui sia stato già raggiunto il limite del triplo per effetto delle precedenti applicazioni del regime della continuazione, l'impunità dell'ulteriore reato riconducibile al medesimo disegno criminoso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)