Sez. L, Sentenza n. 23013 del 29/10/2014 (Rv. 632937 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Aspettativa per cariche pubbliche elettive - Diritto potestativo - Sussistenza - Potere del datore di lavoro di sindacare la compatibilità con l'impegno lavorativo - Esclusione - Contratto di formazione e lavoro - Diritto alla sospensione e al differimento del termine massimo di durata del rapporto - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI
Il lavoratore dipendente che sia stato eletto ad una carica elettiva ha diritto ad ottenere un'aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda, sicché non rientra nella discrezionalità del datore di lavoro stabilire se il lavoratore possa o meno continuare a rendere la prestazione durante l'adempimento dell'incarico elettivo. Ne consegue che il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, se chiamato a ricoprire una carica elettiva (nella specie, di sindaco di un Comune), ha diritto alla sospensione e al differimento del termine massimo di durata del contratto, venendo in rilievo un fatto che impedisce, oggettivamente, il completamento della formazione professionale nel termine previsto e determina la necessità di una proroga per un periodo pari a quello di sospensione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 27/12/1985 num. 816 art. 2, Costituzione art. 51 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)