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Sez. 3, Sentenza n. 23290 del 09/11/2011 (Rv. 619815 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Repubblica di S. Marino - Notifica a mezzo posta presso tale stato estero - Convenzione dell'Aja sulla notifica eseguita all'estero - Adesione della repubblica sammarinese - Conseguenze - Validità ed efficacia della ratifica - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619815-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA

La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge di ratifica 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma "Capitani reggenti", mentre l'opposizione alla notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l'ambito di applicazione alla predetta Convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/1965, Legge 06/02/1981 num. 42, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)