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Sez. 2, Sentenza n. 7307 del 26/03/2010 (Rv. 612297 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Notificazione a mezzo posta negli Stati Uniti d'America - Ammissibilità - Fondamento - Adempimenti - Validità della notificazione per decorso della compiuta giacenza del plico postale secondo la legislazione del suddetto Stato estero - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612297-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA

In tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d'America, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l'ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'Amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)