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Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 30/05/1997 (Rv. 504846 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Dichiarazione tardiva di credito - Ammissione in difformità dalla richiesta del creditore - Provvedimento del giudice delegato - Natura - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504846-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

L'art. 101 legge fallimentare impone che il giudice delegato possa disporre l'ammissione al passivo solo in conformità alla richiesta del creditore ed al parere del curatore (e se egli stesso ritenga fondata l'istanza), altrimenti, e quindi comunque se egli non intenda accogliere la domanda, deve provvedere all'istruzione della causa, sulla quale poi deciderà il collegio. Pertanto il provvedimento con il quale il giudice delegato disponga l'ammissione al passivo in difformità dai rilevati presupposti è abnorme e avverso esso, in quanto avente ad oggetto diritto soggettivo, è esperibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)