Sez. 1, Sentenza n. 14031 del 30/06/2005 (Rv. 583790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Sussistenza - Criteri - Impugnazione proposta dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado - Inammissibilità - Interesse di mero fatto alla rimozione della pronuncia di accoglimento - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad impugnazione, da parte degli adottanti, di dichiarazione di efficacia in Italia di provvedimento del giudice straniero di adozione di minore.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Il principio, enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse si estende anche ai giudizi di impugnazione, con riguardo ai quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e viene pertanto a collegarsi ad una soccombenza anche parziale nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile, a nulla rilevando invece un interesse di mero fatto alla riforma della sentenza. Ne consegue che i coniugi che abbiano ottenuto dal tribunale per i minorenni la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di adozione di un minore pronunciato dal giudice straniero, cui l'art. 35, primo comma, della legge n. 184 del 1983 riconduce gli effetti dell'adozione legittimante, difettano di interesse a proporre impugnazione nei confronti del relativo decreto, non concretizzando le difficoltà di inserimento del minore nella famiglia adottiva, avvertite dagli stessi come motivo di ripensamento rispetto alla proposizione della domanda di adozione, l'interesse giuridico ad impugnare la decisione di accoglimento di tale domanda, neanche ove l'argomento utilizzato per ottenerne la revoca consista nella pretesa mancanza di un elemento, quale lo stato di abbandono, che, ove tempestivamente verificata, avrebbe impedito la emissione del decreto impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)