Sez. L, Sentenza n. 9401 del 06/09/1995 (Rv. 493934 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Estremi - Proposizioni di una domanda in via principale nei confronti di un soggetto e di una seconda domanda, connessa con la prima e subordinata all'accoglimento di questa, nei confronti di un altro soggetto - Impugnazione da parte del secondo convenuto della statuizione di rigetto della prima domanda - Inammissibilità - Fattispecie relativa a rigetto di domanda proposta contro l'I.N.A.I.L. per la costituzione della rendita, ad accoglimento della domanda contro il datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., ed a ricorso per Cassazione del datore di lavoro esteso alla controversia con l'I.N.A.I.L..
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Il principio, enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ. secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse si estende anche ai giudizi di impugnazione, con riguardo ai quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e viene pertanto a collegarsi ad una soccombenza anche parziale nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile, a nulla rilevando invece un interesse di mero fatto alla riforma della sentenza. Ne consegue che ove in uno stesso processo l'attore proponga una domanda in via principale nei confronti di un determinato soggetto e, nei confronti di un altro soggetto, una seconda domanda connessa con la prima, per il caso di mancato accoglimento di questa, il convenuto con tale seconda domanda non può impugnare la statuizione di rigetto della prima domanda, rispetto alla quale non è soccombente, ancorché possa avere interesse alla riforma della detta statuizione al fine di evitare l'eventuale accoglimento della domanda diretta contro di lui. (Nella specie gli eredi di un lavoratore deceduto a seguito di malattia professionale avevano convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. ed il datore di lavoro chiedendo la condanna del primo alla costituzione della rendita e, per il caso di mancato accoglimento di tale domanda, la condanna del secondo al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ.; essendo stata rigettata la domanda proposta contro l'istituto ed accolta quella nei confronti del datore di lavoro quest'ultimo aveva proposto ricorso per Cassazione-dichiarato sul punto inammissibile dalla S.C. - anche contro la statuizione resa nei riguardi dell'I.N.A.I.L.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)