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Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 14/07/2004 (Rv. 574563 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità del gestore della struttura - Portata - Estensione anche al danno morale - Configurabilità - Presupposti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574563-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Il soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria risponde per i danni derivanti al paziente da praticati trattamenti sanitari, con conseguente obbligazione al relativo risarcimento estendentesi - in caso di oggettiva configurabilità degli estremi di reato ove la menomazione dell'integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo, anche del danno morale (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen.), costituendo criterio di imputazione a suo carico la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento risulti svolta da persone inserite nell'organizzazione, di cui esso si avvale per rendere la prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 185, Costituzione art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)