Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007 (Rv. 599206 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Contratto di spedalità - Responsabilità della struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - Ospedaliera - Natura contrattuale - Fondamento - Portata - Comportamento doloso del soggetto agente - Esecuzione dell'operazione da parte di medico di fiducia - Appartenente alla struttura sanitaria - Del paziente o di medico scelto dalla struttura sanitaria con il consenso - Anche tacito - Del paziente - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)