Sez. 5 - , Sentenza n. 1131 del 18/01/2017 (Rv. 642452 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Controversie pendenti ex art. 53 della l. n.413 del 1991 – Istanze di rimborso condizionate all’esito negativo dell’istanza di condono – Verificarsi della condizione a seguito dell’inutile decorso di un lungo arco di tempo – Sussistenza – Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale ai sensi dell'art. 53, comma 12, della l. n. 413 del 1991, le istanze di rimborso sono connesse al verificarsi della condizione negativa costituita dalla mancata definizione del condono, che si realizza anche ove, malgrado l'inutile decorso di un notevolissimo arco temporale dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione non abbia provveduto a definire l’importo dovuto dal contribuente, atteso che, pur non essendo previsto un termine finale di definizione della relativa procedura, una diversa interpretazione sarebbe irragionevole, nonché in contrasto sia con la “ratio legis” diretta ad un celere smaltimento delle liti tributarie pendenti, sia con il principio di ragionevole durata del processo e di buon andamento dell'amministrazione (applicabile anche nel settore della giustizia), oltre che pregiudizievole del diritto di difesa del contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)