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Sez. 5, Sentenza n. 8865 del 07/04/2008 (Rv. 602636 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle controversie pendenti ex art. 53 della legge n.413 del 1991 - Estinzione del giudizio in corso - Condizioni - Presentazione di dichiarazione suppletiva e di istanza di condono - Insufficienza - .Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602636-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda del contribuente, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, che non potrà dirsi avvenuto in assenza della comunicazione dell'intervenuta liquidazione da parte dell'ufficio al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale il giudizio era stato dichiarato estinto sulla base del solo fatto che, nelle more, il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa di cui all'art. 13 della legge n. 413 del 1991 e contestuale istanza per l'applicazione del condono).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53 com. 12, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)